Esenzione da vaccino e Green Pass, come funziona?

Da oggi, 15 ottobre 2021, è obbligatorio presentare il Green Pass sul luogo di lavoro: chi non è vaccinato, per recarsi al lavoro, dovrà fare un minimo di 3 tamponi a settimana.

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Come funziona per chi non si è potuto vaccinare? Iniziamo dicendo che si tratta di una percentuale molto piccola di persone: in molti casi di reazioni avverse alla prima dose di vaccino si è risolta la situazione procedendo al completamento del ciclo con un tipo diverso di medicinale.

Chi è stato esentato dal vaccino lo è anche dalla presentazione del Green Pass, almeno fino al 30 novembre 2011. Vengono esentati dal vaccino i minori di 12 anni e coloro che possono produrre una documentazione medica idonea della loro impossibilità a ricevere il vaccino: l’esenzione cartacea deve essere rilasciata da un medico che ha aderito alla campagna vaccinale anti Covid o da un dottore presente in qualunque hub vaccinale. In alcuni casi l’esenzione al vaccino può essere temporanea: chi ha avuto reazioni allergiche dopo la prima dose è stato inviato a un consulto allergologico per capire come concludere il ciclo, così anche chi ha sviluppato miocarditi o pericarditi deve essere sottoposto a controllo cardiologico.

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Sul sito del Ministero della Salute leggiamo anche:

“Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 (…) ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 novembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 ” e anche “persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111)

Non costituiscono motivo di esenzione la gravidanza, l’allattamento o un sierologico positivo con tampone molecolare negativo.