Facebook ha ricevuto una bella multa dall’Antitrust, che ammonta a ben 10 milioni di dollari. Che cosa ha combinato il colosso dei social network per ricevere una sanzione così alta? L’azienda di Mark Zuckerberg avrebbe utilizzato i dati degli utenti a fini commerciali.
Lo ha deciso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiudendo l’istruttoria che era stata avviata lo scorso aprile verso Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. L’accusa sarebbe quella di aver violato il Codice del Consumo.
Facebook sotto accusa: i dettagli delle violazioni
Si legge negli atti che:
“L’Autorità ha accertato che Facebook in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate”.
Sembrerebbe inoltre che il noto social eserciti una pratica “aggressiva” sugli utenti:
“L’Autorità ha inoltre accertato che Facebook, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, attua una pratica aggressiva in quanto esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso – quindi in modo inconsapevole e automatico- la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L’indebito condizionamento deriva dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi; ciò condizionagli utenti a mantenere la scelta pre-impostata da Facebook”.
La società di Zuckerberg ha dunque, secondo quanto stabilito dall’Autorità ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo, “l’obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull’App per informare i consumatori”.