Un professore universitario è finito sotto processo a Firenze come “stalker” a causa dell’abbaiare dei suoi tre cani. Per l’accusa, l’uomo sarebbe rimasto “incurante delle segnalazioni reiterate e
delle iniziative giudiziarie del vicino”. Avrebbe inoltre cagionato alla famiglia “volontariamente e consapevolmente” un “perdurante e grave stato d’ansia”.
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La risposta dell’Oipa
Cosa dice la legge a tal proposito? Lo fa sapere l’Oipa, cui spesso arrivano richieste di chiarimento sulle controversie con il vicinato proprio per l’abbaiare dei cani. Come potersi tutelare, se vi sia il rischio di una denuncia o una sanzione pecuniaria o la possibilità che il quattro zampe sia fatto allontanare da casa.
“A prescindere se la legge sia o meno dalla nostra parte, dobbiamo sempre garantire il rispetto della convivenza civica evitando rumori molesti costanti e in orari meno appropriati”. Così spiega l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale dell’Oipa. “È bene sapere, anzitutto, che l’eventuale disturbo di uno o più cani può determinare, secondo il Codice civile, la responsabilità per le così dette ‘immissioni’. Come, per esempio, rumori, bisogni, odori, qualora superino, come prevede la legge, la ‘normale tollerabilità’. Ma, attenzione, si è responsabili solo in caso di un’accertata intensità e costanza del rumore, in questo caso dell’abbaiare, e quando questo provoca un disturbo effettivo ai vicini, i quali hanno l’onere della prova. Per essere ritenuti responsabili non basta quindi una generica lamentela, ma sono necessarie prove certe di un disturbo concreto e intollerabile”.
Le condizioni perché l’abbaiare del cane sia considerato disturbante
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, spiega l’Oipa, non sussiste l’ipotesi del reato di “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone” qualora sia una singola persona a lamentarsi. Per disturbare la quiete pubblica deve esservi la segnalazione di più soggetti che denunciano l’accaduto. La sussistenza di un rumore che rappresenta disturbo alla quiete pubblica, a causa dell’abbaiare del cane, deve comunque essere provato.
“La polizia municipale ha la competenza al controllo del rispetto della normativa comunale e, quindi, anche su eventuali rumori insopportabili potendo, in caso di accertamento e violazione di uno specifico regolamento locale, irrogare una sanzione pecuniaria” sottolinea l’avvocato Taccani. “Insomma, possiamo concludere che il cane ha ‘diritto di abbaiare’ purché non sia superata la normale tollerabilità. Di rilievo è una sentenza del giudice del Tribunale di Lanciano che ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente. Tenendo conto dell’esigenza naturale del cane che, come nel caso sottoposto al giudice, vivendo in aperta campagna svolge anche la funzione di tutela della proprietà”.
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