Congedi straordinari, bonus colf, stop licenziamenti, reddito di emergenza: si profilano alcune novità con il decreto maggio. Tra queste lo stop al ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali. Secondo una bozza del Dl maggio, per favorire la celere disponibilità di reddito dei soggetti interessati, il datore di lavoro che non anticipa il trattamento può fare richiesta di pagamento diretto della prestazione trasmettendo la domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le amministrazioni competenti autorizzano la domanda entro il giorno 20 del mese successivo a quello del periodo di integrazione richiesto e il datore lavoro lo comunica all’Inps che dispone il pagamento entro la fine dello stesso mese.
CONGEDI STRAORDINARI – Viene estesa al 30 settembre la possibilità per il genitore lavoratore di usufruire di un congedo straordinario per la cura dei figli rimasti a casa a causa delle chiusura delle scuole per l’emergenza Covid-19, secondo quanto si legge nella bozza. Un altro articolo introduce anche la detrazione Irpef sulle spese per i centri estivi per minori di 16 anni per un importo non superiore ai 300 euro per i contribuenti con reddito complessivo entro i 36mila euro annui.
STOP LICENZIAMENTI – Viene esteso di ulteriori tre mesi lo stop ai licenziamenti introdotto con il Dl marzo per due mesi, prevede la bozza, portando il totale a cinque mesi complessivi. Si sospende inoltre l’incremento contributivo per i contratti a tempo determinato rinnovati entro il 31 agosto 2020.
REDDITO DI EMERGENZA – Reddito di emergenza a sostegno delle famiglie con Isee inferiore a 15mila euro e patrimonio mobiliare sotto i 10mila, aumentato fino ad un massimo di 20mila tenendo conto degli altri componenti del nucleo. Il sussidio è riconosciuto per tre mesi a partire da 400 euro al mese per un massimo di 800 euro mensili. Se la famiglia gode del Rdc il Rem andrà a integrazione.
BONUS COLF – Arriva anche il bonus per le collaboratrici domestiche: sarà pari a 400 euro in presenza di contratti di lavoro di durata inferiore a 20 ore settimanali, sale a 600 se in base al contratto svolgono più di 20 ore di lavoro nell’arco della settimana.