Spunta nel dl aprile, ormai diventato decreto maggio, un articolo per regolarizzare i lavoratori ‘invisibili’, tema che ha creato divisioni nel governo, fino alla minaccia di dimissioni della ministra renziana Teresa Bellanova, ora a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia Viva per un chiarimento con il premier Giuseppe Conte. Nella bozza del dl c’è un articolo, visionato dall’Adnkronos, che apre alla regolarizzazione di lavoratori in nero, nello specifico braccianti, colf e badanti, con permessi temporanei da 4 mesi o fino al termine della durata del contratto.
Le disposizioni previste dall’articolo, scritto in ‘zona Cesarini’, si applicano ai seguenti settori di attività, si legge nel testo: “agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività funzionali ad assicurare le rispettive filiere produttive; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”.
Il testo di cui l’Adnkronos ha preso visione è stato messo a punto dal Viminale, dopo una serie di contatti tra Palazzo Chigi e la responsabile del ministero dell’Interno, Luciana Lamorgese, avuti in mattinata.
“Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza dell’eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19 e per favorire nel contempo l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4 e 5, qualora intendano concludere un contratto di lavoro subordinato ovvero dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, sottoposti a rilievi fotodattiloscopici in data anteriore all’8 marzo 2020 e che non abbiano lasciato il territorio nazionale dal suddetto adempimento”, si legge nel testo.
Ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dalla data del 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, “presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici può essere rilasciato a richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo della durata di mesi XX”, si legge nel testo dove non viene ancora definita la durata. Ma subito dopo viene tuttavia precisato che “se nel termine prima indicato il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato nei settori” interessati dalla norma, ovvero braccianti, colf e badanti, “il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro della durata minima di mesi quattro o per il periodo di lavoro contrattuale se superiore ai quattro mesi”.
Esclusi dalla regolarizzazione dei cosiddetti ‘invisibili’ i migranti espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza di Stato, ma anche per reati collegati al terrorismo o per il commercio di sostanza nocive. “Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo – si legge nel testo – i cittadini stranieri: nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato”.
E ancora: “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale; che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale”.
Scontro su regolarizzazioni, Bellanova minaccia dimissioni